I nuovi crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023  se entro il 31.12.2022 è accettato l’ordine e sarà versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.

 Quali beni strumentali rientrano nei nuovi investimenti?

Gli investimenti possono essere effettuati nei beni strumentali sotto riportati:

  1. Beni materiali e immateriali generici e beni materiali “Industria 4.0” (presenti nella Tabella A della Finanziaria 2017 – Legge n. 232/2016)

Questi, per usufruire delle agevolazioni, verranno suddivisi in due sotto periodi:

  • 1° sotto periodo: Dal 16.11.2020 al 12.2021 o entro il 30.06.2022 se però entro il 31.12.2021 è stato accettato l’ordine si è versato il 20% del costo d’acquisto
  • 2° sotto periodo: Dal 01.01.2022 al 12.2022 o entro il 30.06.2023 se però entro il 31.12.2022 è stato accettato l’ordine si è versato il 20% del costo d’acquisto
  1. Beni immateriali ( presenti nella Tabella B della Finanziaria 2017 – Legge n. 232/2016)

Per questi, i periodi di riferimento sono quelli generali riportati all’inizio.

Dato che quanto esposto si sovrappone in parte a quanto predisposto per la Finanziaria 2020, per quanto riguarda gli acquisti effettuati dal 2020 fino al 30.06.2021, previa accettazione e pagamento di un acconto pari al 20% del costo entro il 31.12.2020; si deve specificare quale regime agevolativo si intende applicare se si effettueranno acquisti nel periodo di accavallamento.

 

Quali sono i soggetti che ne possono beneficiare?

I soggetti che ne possono beneficiare sono le imprese residenti in Italia, comprese le organizzazioni di soggetti non residenti.

NON SPETTANO alle imprese che sono in liquidazione volontaria, in fallimento o liquidazione coatta amministrativa; oppure se sono imprese destinataria di sanzioni interdittive.

 

Quali beni sono ESCLUSI dal beneficio sopra citato?

Sono esclusi:

  • Veicoli di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR
  • Beni materiali strumentali per i quali il coefficiente di ammortamento è inferiore a 6,5%
  • Fabbricati e costruzioni

Quale è la misura del credito d’imposta della Finanziaria 2021?

  • Per i beni materiali nuovi “Industria 4.0” (gli stessi della Tabella A della Finanziaria 2017)il nuovo credito d’imposta sarà così attribuito:
Importo investimento CREDITO D’IMPOSTA
           1° sotto periodo          2° sottoperiodo
Fino a € 2.500.000 50% 40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 30% 20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 10% 10%

 

 

  • Per i beni immateriali nuovi “Industria 4.0” (gli stessi della Tabella B della Finanziaria 2017)il nuovo credito d’imposta sarà così attribuito:

Credito d’imposta pari al 20% per un limite massimo di costi ammissibili di € 1.000.000 effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 o fino al 30.06.2023 SE entro il 31.12.2022 è accettato l’ordine e sia versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.

  • Per altri beni, che si identificano come beni generici non compresi in quelli precedentemente citati, il nuovo credito d’imposta sarà così attribuito:

 

CREDITO D’IMPOSTA
1° sottoperiodo 2° sottoperiodo
10% 6%
15% se si tratta
di strumenti e dispositivi
tecnologici destinati per
forme di lavoro agibile
limite massimo di costi ammissibili è di €2.000.000
(beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)
per ciascun periodo

N.B. Il costo del bene è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione con esclusione di interessi passivi e spese generali.

Come si utilizza il credito d’imposta?

E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere da:

  • L’anno di entrata in funzione per i beni generici (quelli non presenti nelle Tabelle A e B prima citate)

N.B. Per investimenti di beni generici effettuati nel primo sottoperiodo da parte di soggetti con ricavi/comensi inferiori a €5 milioni, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

  • L’anno in cui è intervenuta la connessione per gli investimenti in beni presenti nelle Tabelle A e B

N.B. Se l’interconnessione (momento in cui il bene è operativo, quindi effettua feedback interni e/o esterni- es. con clienti, fornitori, ecc.-) avviene nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta riconosciuto sarà quello previsto per i beni generici (vedere tabella 2 di questa mail)

Quali sono gli ADEMPIMENTI richiesti?

SOLO per i beni materiali e immateriali “Industria 4.0” (vedere Tabelle A e B sopra citate) è richiesta:

  • Comunicazione apposita al MISE
  • Perizia asseverata/ attestato da cui risulta che i beni hanno le caratteristiche necessarie (Per beni pari o inferiori a €300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentate.)

N.B. Pena revoca dell’agevolazione SI DEVE conservare tutta la documentazione in merito e le FATTURE devono riportare una particolare dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex. art. 1 commi dal 1051 a 1063, Legge n 178/2020”

E se si cede il bene agevolato?

Qualora si sia ceduto il bene agevolato entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione, il credito d’imposta risulta ridotto in misura corrispondente.

 

Si ricorda che il credito di imposta NON è tassabile ed è cumulabile con altre agevolazioni.

 

Infine vi ricordiamo che è stato prorogato al 31/12/2022 il credito d’imposta per R&S e innovazione tecnologica e il credito d’imposta bonus formazione

Le aziende che sono interessate a questi ultimi due crediti d’imposta possono contattare direttamente lo Studio per ulteriori informazioni e seguire direttamente la pratica.

 

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